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AGCOM ucciderà Internet in Italia?
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Se approvata nella forma in cui è stata messa in con­sul­tazione, la Delib­era dell’Autorità per le Garanzie nelle Comu­ni­cazioni che prevede un pro­ced­i­mento som­mario in mate­ria di diritto d’autore rischierà di divenire molto peri­colosa per la lib­ertà d’espressione in Rete.
L’AGCOM vuole approvare defin­i­ti­va­mente la delib­era al prossimo Con­siglio del 6 luglio,  Sveg­liati e reagisci Italia altri­menti calerà la cen­sura sulla Rete!

da: Pun­toIn­for­matico

AGCOM, la chia­ma­vano trinità

di G. Scorza — L’AGCOM si appresta a strin­gere le cesoie sulla rete con l’attuazione della nuova dis­ci­plina sull’enforcement dei diritti d’autore online. Per­ché non potrebbe farlo, cosa si può fare

Roma — A poco più di sei mesi dalla pub­bli­cazione della Delib­era AGCOM 668/2010/CONS con­cer­nente l’avvio di un’audizione pub­blica sui lin­ea­menti di un provved­i­mento rel­a­tivo all’esercizio “delle com­pe­tenze dell’Autorità in mate­ria di tutela del diritto d’autore sulle reti di comu­ni­cazione elet­tron­ica”, l’Autorità per le Garanzie nelle Comu­ni­cazioni sem­bra aver deciso: il prossimo 6 luglio adot­terà la nuova dis­ci­plina sull’enforcement dei diritti d’autore online, dando piena attuazione ai lin­ea­menti allora pub­bli­cati ed igno­rando, inte­gral­mente, i sug­ger­i­menti e le critiche rice­vute nel corso dell’audizione.

L’Autorità del Pres­i­dente Cal­abrò si avvia dunque a trasfor­marsi, come già ipo­tiz­zato, in uno scer­iffo dai modi piut­tosto rudi, inten­zion­ato a “fare gius­tizia” — o quella che riterrà essere gius­tizia — sec­ondo un codice di guerra da esso stesso — sebbene con il prezioso con­trib­uto della lobby dei tito­lari dei diritti — elab­o­rato ed attra­verso pro­ced­i­menti som­mari che non ter­ranno in nes­sun conto i diritti e le lib­ertà fon­da­men­tali degli utenti della più grande piattaforma demo­c­ra­t­ica che il mondo abbia mai conosci­uto.
Un’Autorità una e trina che si attribuisce poteri che non le com­petono, scrive regole in aperta vio­lazione di ogni più ele­mentare prin­ci­pio di diritto e pre­tende di appli­carle, in asso­luta autono­mia e senza inter­ferenze da parte dei Giu­dici nat­u­rali.
Siamo di fronte a quella che appare come una per­versa alchimia ed ad uno stra­or­di­nario esper­i­mento di inciviltà giuridica per effetto del quale sti­amo per veder abdi­cato, d’un colpo, il prin­ci­pio della sep­a­razione dei poteri e quello del diritto alla difesa ed ad un giusto processo.
È un caso di scuola di ciò che in un ordi­na­mento demo­c­ra­tico non dovrebbe mai accadere che si parli di diritto d’autore o di ques­tioni ben più importanti.

Siamo il “topo di lab­o­ra­to­rio” dell’AGCOM che, su di noi, pare aver deciso di sper­i­mentare l’ennesima ricetta inutile e lib­er­ti­cida elab­o­rata dall’industria dei con­tenuti allo scopo di cer­care, ancora una volta, vana­mente di rime­di­are alla pro­pria inca­pac­ità di adat­tarsi al mondo che cam­bia.
Regole che nascono vec­chie, inat­tua­bili ed anti­de­mo­c­ra­tiche e che non servi­ranno a nulla se non a spillare denaro ai con­tribuenti.
Inutile, tut­tavia, perder tempo a scri­vere ciò che è sotto gli occhi di tutti e sarà ancor più evi­dente una volta che la nuova dis­ci­plina sarà in vigore.

Sem­bra, invece, più costrut­tivo met­tere in fila i prin­ci­pali motivi per i quali la delib­era AGCOM è ille­git­tima e le inizia­tive che addetti ai lavori e soci­età civile potreb­bero intrapren­dere per rea­gire dinanzi all’ormai prossimo atten­tato ai diritti ed alle lib­ertà fon­da­men­tali ordito da un’Autorità sulla carta indipen­dente e che dovrebbe tute­lare anche i diritti degli utenti e dei con­suma­tori.
Com­in­ci­amo dal principio.

L’AGCOM sem­bra inten­zion­ata ad esten­dere l’ambito di applic­a­bil­ità della nuova dis­ci­plina a chi­unque pub­blichi e/o con­senta la pub­bli­cazione di un con­tenuto audio­vi­sivo online a pre­scindere dal tipo di attiv­ità svolta e dal luogo di sta­bil­i­mento.
Non può farlo.
L’unico potere rego­la­mentare in mate­ria del quale l’Autorità dispone le proviene dal famiger­ato Decreto Romani che ha mod­i­fi­cato l’Art. 32-bis del Testo Unico dei servizi dei media audio­vi­sivi e radio­fonici sta­bilendo che “I for­n­i­tori di servizi di media audio­vi­sivi assi­cu­rano il pieno rispetto dei prin­cipi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc­ces­sive mod­i­fi­cazioni, indipen­den­te­mente dalla piattaforma uti­liz­zata per la trasmis­sione di con­tenuti audio­vi­sivi” e demandato, quindi, all’Autorità Garante per le Comu­ni­cazioni il com­pito di emanare “le dis­po­sizioni rego­la­men­tari nec­es­sarie per ren­dere effet­tiva l’osservanza dei lim­iti e divi­eti di cui al pre­sente arti­colo”.
Le nuove regole, dunque, non potranno che trovare appli­cazione nei soli con­fronti dei soggetti qual­i­fi­ca­bili quali “for­n­i­tori di servizi media audio­vi­sivi” alla stregua del Testo Unico.

A norma di quanto dis­posto dall’art. 2 del Testo unico, “i servizi prestati nell’esercizio di attiv­ità pre­cipua­mente non eco­nomiche e che non sono in con­cor­renza con la radiod­if­fu­sione tele­vi­siva, quali i siti Inter­net pri­vati e i servizi con­sis­tenti nella for­ni­tura o dis­tribuzione di con­tenuti audio­vi­sivi generati da utenti pri­vati a fini di con­di­vi­sione o di scam­bio nell’ambito di comu­nità di inter­esse” non si con­sid­er­ano servizi media audio­vi­sivi e, per­tanto, nei loro con­fronti le nuove norme non potranno, in alcun caso, trovare appli­cazione.
Egual­mente lim­i­tati sono i poteri dei quali l’Autorità dispone nei con­fronti dei soggetti non sta­bil­iti in Italia.
Se, per­tanto, il Rego­la­mento prevedesse un più ampio ambito di appli­cazione, lo stesso risul­terebbe illegittimo.

Analoghe per­p­lessità in ordine alla legit­tim­ità della dis­ci­plina che AGCOM si avvia a varare con­cer­nono la cir­costanza che l’Autorità intende attribuirsi il potere di emet­tere provved­i­menti in via caute­lare ed urgente analoghi — almeno nel con­tenuto e negli effetti — a quelli che già oggi pos­sono essere richi­esti alle sezioni spe­cial­iz­zate di pro­pri­età intel­let­tuale dei Tri­bunali Ordi­nari.
Tali provved­i­menti, tut­tavia, hanno per pre­sup­posto di legit­tim­ità — e strin­genti obb­lighi in tal senso sono imposti anche dagli accordi TRIPS — la cir­costanza di dover nec­es­sari­a­mente avere un’efficacia tem­po­ranea ed antic­i­pa­to­ria rispetto ad un accer­ta­mento giuris­dizionale a cog­nizione piena che deve, poi, essere imme­di­ata­mente svolto.
Qualora, per­tanto, le nuove regole non imponessero ai tito­lari dei diritti, a seguito della richi­esta di rimozione di un con­tenuto in sede ammin­is­tra­tiva, di pro­muo­vere un pro­ced­i­mento giuris­dizionale per l’accertamento del diritto del quale si è chi­esta tutela in via caute­lare, esse risul­tereb­bero, ancora una volta, illegittime.

Sarebbe, prob­a­bil­mente, già abbas­tanza per sug­gerire ad AGCOM di asten­ersi, in extremis, dall’adozione di un insieme di norme cer­ta­mente ille­git­time e des­ti­nate ad essere dichiarate tali dai Giu­dici ammin­is­tra­tivi e/o da quelli europei. Ma c’è di più.
I con­tenuti sui quali AGCOM sem­bra inten­zion­ata a ris­er­varsi il diritto di strin­gere la cesoia apparten­gono, infatti, agli utenti che li pub­bli­cano in Rete attra­verso i servizi ero­gati dagli inter­me­di­ari della comu­ni­cazione e cos­ti­tu­is­cono eser­cizio di lib­ertà e diritti a questi ultimi ricon­ducibili: lib­ertà di impresa, lib­ertà di man­i­fes­tazione del pen­siero, diritto di cronaca o, piut­tosto, diritto all’identità per­son­ale.
Tali con­tenuti, per­tanto, non pos­sono legit­ti­ma­mente essere rimossi dallo spazio pub­blico telem­atico in man­canza di un processo nell’ambito del quale sia offerta all’autore del con­tenuto e/o all’uploader la pos­si­bil­ità di difend­ersi e sia garan­tito un ris­arci­mento per l’ipotesi — assai prob­a­bile in pro­ced­i­menti che AGCOM vor­rebbe cel­e­brare in cinque giorni ed in con­trad­dit­to­rio con un soggetto diverso dall’uploader — di errore “giudiziario”.
Qualora la dis­ci­plina che AGCOM si avvia a varare igno­rasse tali ele­men­tari prin­cipi la stessa si por­rebbe in palese ed aperto con­trasto con il diritto al con­trad­dit­to­rio, all’indennizzo e, più in gen­erale, al giusto processo sanciti tanto dalla nos­tra carta cos­ti­tuzionale che, con speci­fico rifer­i­mento alle ques­tioni di pro­pri­età intel­let­tuale, dagli accordi TRIPS.

Veni­amo, a questo punto, a cosa fare se, come appare prob­a­bile, AGCOM attuerà i pro­pri per­versi intendi­menti.
È, innanz­i­tutto, evi­dente che, in molti, impugn­er­anno dinanzi ai giu­dici ammin­is­tra­tivi nazion­ali il nuovo rego­la­mento che altro non è se non un atto ammin­is­tra­tivo ille­git­timo per le ragioni anzidette.

Nel primo pro­ced­i­mento che dovesse sca­turire dall’applicazione della nuova dis­ci­plina, inoltre, sarà oppor­tuno soll­e­vare una bella ques­tione di pregiudiziale comu­ni­taria e chiedere alla Corte di Gius­tizia dell’Unione Euro­pea se ritiene com­pat­i­bile con l’ordinamento europeo un insieme di norme nazionale che pro­d­u­cano i per­versi effetti sopra ricor­dati.
La risposta sem­bra scon­tata ma, con­sid­er­ata la caparbi­età con la quale AGCOM si è per­vi­cace­mente legata all’idea, val la pena che qual­cuno, dall’alto, le tiri le orec­chie nella sper­anza di farla rinsavire.

Tenuto conto, inoltre, che nelle cesoie dell’Autorità fini­ranno presto diritti fon­da­men­tali di utenti e cit­ta­dini, sem­bra indis­pens­abile che dell’italico approc­cio alla tutela dei diritti d’autore venga inter­es­sata la Corte Euro­pea dei Diritti dell’Uomo la quale ha già più volte ricordato che la lib­ertà di infor­mazione non è un diritto immo­la­bile sull’altare di diritti pat­ri­mo­ni­ali e per vol­ere di un’Autorità ammin­is­tra­tiva semi-indipendente.

C’è poi il capi­tolo rel­a­tivo ai ris­arci­menti del danno che chi­unque potrà chiedere ad AGCOM ed ai tito­lari dei diritti per le centi­naia di migli­aia di ipotesi nelle quali, cer­ta­mente, il ritmo e la mole di infor­mazioni da proces­sare com­porterà come con­seguenza la com­mis­sione di gravi errori in danno di utenti ed oper­a­tori di comu­ni­cazione.
Sin qui per quanto riguarda i prin­ci­pali rimedi esperi­bili in sede giudiziaria.

Ma vedi­amo ora cosa può fare la soci­età civile per far sen­tire la pro­pria voce.
Occorre, innanz­i­tutto — e l’Istituto per le politiche dell’innovazione con gli amici della FEMI e di Agorà dig­i­tale sta già lavo­rando in questa direzione — dar vita ad un por­tale nel quale tener trac­cia, in tempo reale, di tutte le richi­este di rimozione che per­ver­ranno ad AGCOM e delle risposte di AGCOM a tali richi­este. In questo modo sarà pos­si­bile mon­i­torare rap­i­da­mente l’incidenza della nuova dis­ci­plina sulla lib­ertà di infor­mazione e sulle altre lib­ertà fon­da­men­tali e prepararsi a spie­gare “in numeri” alle diverse autorità che si tro­ver­anno ad occu­parsi della ques­tione i lim­iti e le con­seguenze dell’iniziativa AGCOM.

Ma, prob­a­bil­mente, si potrà fare di più.
L’idea è quella di una dis­obbe­dienza civile al con­trario — ver­rebbe da dire, di una min­uziosa obbe­dienza civile — che valga ad inon­dare le scrivanie — fisiche e vir­tu­ali — dell’Autorità di centi­naia di migli­aia di richi­este di rimozione ogni mese così da far com­pren­dere all’Autorità che la pro­ce­dura ideata è cos­tosa ed inutile e, aus­pi­ca­bil­mente, indurla a desistere dal pro­prio intendimento.

La Rete — e lo stanno dimostrando in queste ore i fatti della Val di Susa — è ormai divenuta lo spazio pub­blico per eccel­lenza nel quale cias­cuno ha, final­mente, la pos­si­bil­ità di incidere sui pro­cessi demo­c­ra­tici del Paese. Non pos­si­amo las­ciare che l’accesso e la lib­ertà di infor­mazione a questo stra­or­di­nario spazio pub­blico siano gov­er­nati da quelle stesse dinamiche politico ed eco­nomiche che, negli anni, hanno pri­vato il Paese dello spazio pub­blico tele­vi­sivo.
La Rete è nos­tra. Difendi­a­mone la libertà.

Guido Scorza
Pres­i­dente Isti­tuto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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